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Cassazione: trasferimento illegittimo, licenziamento conseguente e successivo trasferimento


Con ordinanza n. 18892/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che ferma restando la necessaria ricollocazione del dipendente nel posto di lavoro da ultimo occupato nella struttura aziendale prima del trasferimento, in caso di successivo trasferimento non sono sufficienti le dimostrazioni delle esigenze tecnico, organizzative o produttive, in quanto non si potrà prescindere dalla prova della inutilizzabilita’ del lavoratore presso la sede di lavoro individuata dal giudice con la reintegra.


Source: Dottrina del Lavoro

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