Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024, la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
Queste le principali novità per aziende e lavoratori:
- Art. 1 – Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;
- Art. 2 – Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
- Art. 2-bis – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti;
- Art. 2-ter – Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono;
- Art. 3 – Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche;
- Art. 4 – Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche;
- Art. 6 – Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri.
Per quanto riguarda l’articolo 2-bis, è stato previsto il cd. bonus Natale e cioè una indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti.
Tale gratifica, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore, verrà erogata con la busta paga di dicembre solo qualora il dipendente abbia congiuntamente i seguenti requisiti:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato TUIR.
Il testo coordinato della Legge n. 143/2024
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Source: Dottrina del Lavoro