L’Inps ha emanato il messaggio n. 4255 del 21 ottobre 2016, con il quale informa che, affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento dell’assegno di natalità (di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014), ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che hanno presentato domanda di assegno nel 2015, presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE 2016.
Al riguardo si ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio, è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione, il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.
Inoltre, l’Istituto previdenziale ricorda che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2016, avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2016 ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nell’anno 2015. Al verificarsi di questa eventualità, l’utente che abbia i requisiti di legge per accedere al beneficio in questione potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2017 ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2016.
Fonte: Inps
Source: Dottrina del Lavoro