Con sentenza del 5 ottobre 2016 il Tribunale di Milano ha deciso in ordine al licenziamento per asserita giusta causa di un lavoratore assunto nel settembre 2015. In giudizio il datore di lavoro non si è costituito.
Secondo il Tribunale, non avendo il datore dimostrato in giudizio la sussistenza della giusta causa ci si trova di fronte alla “manifesta insussistenza del fatto materiale” dalla quale discende l’applicazione dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 23/2015 (reintegra e risarcimento del danno).
Source: Dottrina del Lavoro