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Articolo: Le opportunità occupazionali dopo l’alternanza scuola-lavoro

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente


Generazione Vincente
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“Con il comma 308 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2017 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Legislatore cerca di promuovere l’occupazione stabile di chi, nei sei mesi successivi alla acquisizione del titolo di studio, ha svolto presso il medesimo datore di lavoro richiedente attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore previste in una delle varie ipotesi che, lo stesso Legislatore ha ipotizzato in più provvedimenti normativi.

Essi sono ben individuati e costituiscono una sorta di “conditio sine qua non”: si tratta dell’art. 1, comma 33, della legge n. 107/2015 (400 ore nel secondo biennio degli Istituti tecnico professionali, 200 ore nel triennio dei licei), del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 (percorsi di istruzione e formazione professionale), del Capo II del DPCM 25 gennaio 2008 (art. 7 che disciplina gli standard di percorso) o delle attività di alternanza prevista per i percorsi dagli ordinamenti universitari.

Vediamo, nel concreto di cosa si tratta….continua la lettura


Source: Dottrina del Lavoro

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