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Min.Lavoro: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, il Decreto 17 ottobre 2016 con le modifiche al decreto 9 gennaio 2015 relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 ottobre 2016 

Modifiche al decreto 9 gennaio 2015 relativo al Fondo di solidarieta'
per il sostegno del reddito del personale delle aziende di  trasporto
pubblico. (Decreto n. 97510).
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare,  ai  lavoratori  dei  settori  non
coperti dalla normativa  in  materia  d'integrazione  salariale,  una
tutela in costanza di rapporto di lavoro  nei  casi  di  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  cause  previste  dalla
normativa  in  materia  di   integrazione   salariale   ordinaria   o
straordinaria; 
  Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
che prevede, per i settori non coperti  dalla  normativa  in  materia
d'integrazione salariale, che si  costituiscano,  previa  stipula  di
accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali,  da
parte    delle    organizzazioni    sindacali    e    imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,  fondi  di
solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai  lavoratori
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  cause  previste  dalla
normativa  in  materia  di   integrazione   salariale   ordinaria   o
straordinaria; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  7  dell'art.  26  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  che  prevede  l'istituzione
obbligatoria dei suddetti Fondi per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia d'integrazione salariale in relazione ai  datori
di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti; 
  Visto il successivo comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, che stabilisce che i  Fondi  gia'  costituiti
alla data del 24 settembre 2015 si adeguano alle disposizioni di  cui
al sopracitato comma 7 entro il 31 dicembre 2015 e che, in  mancanza,
i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu'
di  cinque  dipendenti,  confluiscano  nel  Fondo   di   integrazione
salariale a decorrere dal  1°  gennaio  2016  ed  i  contributi  gia'
versati o comunque dovuti vengono trasferiti  al  predetto  Fondo  di
integrazione salariale; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  86985
del 9 gennaio 2015, con il quale  e'  stato  istituito  il  Fondo  di
solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle  aziende
di trasporto  pubblico  avente  lo  scopo  di  assicurare  tutele  in
costanza di rapporto di  lavoro  ai  lavoratori  delle  aziende,  sia
pubbliche che private,  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici
dipendenti   e   che   svolgano   servizi   di   trasporto   pubblico
autofiloferrotranviari  e  di  navigazione  sulle  acque  interne   e
lagunari, con  esclusione  delle  aziende  ricomprese  nel  campo  di
applicazione di analoghi Fondi di settore gia' costituiti e di quelle
esercenti servizi ferroviari di alta velocita'; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in data 10  dicembre  2015  tra
ASSTRA, ANAV e le  organizzazioni  sindacali  FILT  CGIL,  FIT  CISL,
UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL  con  cui,  in  attuazione  delle
disposizioni  di  legge  sopra  richiamate,  e'  stato  convenuto  di
modificare l'ambito di applicazione  del  Fondo  di  cui  al  decreto
interministeriale n. 86985  del  9  gennaio  2015  estendendolo  alle
aziende, pubbliche e private che occupano mediamente piu'  di  cinque
dipendenti   e   che   svolgono   servizi   di   trasporto   pubblico
autofiloferrotranviari  e  di  navigazione  sulle  acque  interne   e
lagunari, con  esclusione  delle  aziende  ricomprese  nel  campo  di
applicazione di analoghi fondi di settore gia' costituiti e di quelle
esercenti servizi ferroviari di alta velocita'; 
  Visto il successivo accordo integrativo stipulato in data 23 maggio
2016 tra ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali  FILT  CGIL,  FIT
CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL con cui e' stato  convenuto
di integrare e modificare il precedente accordo del 10 dicembre  2015
al fine di modificare parzialmente le  prestazioni  riconosciute  dal
Fondo e di individuare criteri, priorita' e limiti  per  l'erogazione
delle medesime; 
  Considerato che con gli accordi innanzi citati del 10 dicembre 2015
e del 23 maggio 2016 le parti sociali firmatarie hanno manifestato la
volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta'  per  il  sostegno  del
reddito del  personale  delle  aziende  di  trasporto  pubblico  alle
disposizioni di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'art.  26  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e di  modificare  parzialmente
le prestazioni riconosciute dal Fondo nonche' di individuare criteri,
priorita' e limiti per l'erogazione delle medesime; 
  Ritenuto, pertanto, di apportare le  conseguenti  modificazioni  ed
integrazioni al decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9
gennaio 2015, n. 86985; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  9  gennaio
2015, n. 86985, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 2, comma 2, le parole: «piu' di quindici  dipendenti»
sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque dipendenti»; 
    b) all'art. 6, comma 4, le parole: «piu' di quindici  lavoratori»
sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque lavoratori»; 
    c) all'art. 7, comma 2, le parole: «piu' di quindici  dipendenti»
sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque dipendenti». 
                               Art. 2 
 
  Al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  9  gennaio
2015, n. 86985, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: 
    a) all'art. 5, comma  1,  la  lettera  b),  e'  sostituita  dalla
seguente:  «b)  all'erogazione  di  prestazioni   integrative   della
prestazione NASpI»; 
    b)  l'art.  5,  comma  5,  e'  sostituito  dal  seguente   comma:
«L'integrazione dell'indennita' NASpI di cui al precedente  comma  1,
lettera b), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali
del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero  per  risoluzione
consensuale a seguito della procedura prevista  per  i  licenziamenti
per giustificato motivo oggettivo, nei  casi  previsti  dall'art.  3,
comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,  provvede  ad
assicurare: 
      a. per tutta  la  durata  della  prestazione  della  NASpI,  un
livello di trattamento, comprensivo della  NASpI  pari  al  massimale
NASpI, nell'importo riconosciuto per i primi tre mesi, maggiorato  di
euro 173; 
      b. per il periodo  successivo  al  godimento  della  indennita'
NASpI e per una durata massima di ulteriori 6 mesi,  una  prestazione
d'importo pari al trattamento di cui alla lettera a) che precede; 
    c)  l'art.  5,  comma  6,  e'  sostituito  dal  seguente   comma:
«L'integrazione di cui al comma  5  e'  soggetta  alle  regole  sulla
sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, la decadenza e di  ogni
altra disposizione prevista per la NASpI»; 
    d) l'art. 5, comma 7,  e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «Su
richiesta del lavoratore interessato o su espressa  previsione  degli
accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure  di  cui
al successivo art. 6, la prestazione di cui  al  precedente  comma  5
puo' essere erogata in soluzione unica laddove analoga  modalita'  di
erogazione  sia   stata   autorizzata   dall'INPS   con   riferimento
all'indennita' NASpI»; 
    e) l'art. 5, comma 11, e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «La
contribuzione  previdenziale  correlata  e'  dovuta  anche  nel  caso
dell'erogazione della prestazione integrativa NASpI di cui  al  comma
1, lettera b), ove tale contribuzione,  versata  per  il  periodo  di
erogazione  delle  stesse,  consenta  di  maturare  il   diritto   al
trattamento pensionistico. La medesima contribuzione correlata non e'
comunque dovuta  nel  caso  in  cui  l'erogazione  della  prestazione
integrativa della NASpI sia avvenuta in un'unica soluzione»; 
    f) l'art. 7, comma 5,  e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «Un
contributo straordinario mensile, nella misura  del  30%  dell'ultima
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e' dovuto  dal  datore
di lavoro in caso di ricorso alle prestazioni di  integrazione  della
NASpI, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione». 
                               Art. 3 
 
  Al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  9  gennaio
2015, n. 86985, dopo l'art. 6 e'  aggiunto  il  seguente  art.  6-bis
«Modalita' di accesso alle prestazioni»: 
  «1. L'esame delle richieste  viene  svolto  prioritariamente  sulle
domande che riguardano le prestazioni ordinarie di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a) e  in  secondo  luogo  su  quelle  relative  alle
prestazioni integrative di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c)  e
d), rispettivamente secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione
delle domande. 
  2.  L'importo  massimo  erogabile  dal  Fondo  per  le  prestazioni
ordinarie non puo' superare il doppio del contributo ordinario  annuo
dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente, dedotto  quanto
gia' erogato con riguardo a tale contributo  dal  Fondo  nel  biennio
precedente la prestazione. 
  3. Nel caso di richiesta della prestazione di cui all'art. 5, comma
1, lettere b) e c), non ci sono limiti di importo. 
  4. Le domande di prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera
d), sono regolamentate dal solo comma 1 del presente articolo.». 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 ottobre 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                       Poletti        
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4173 


Source: Dottrina del Lavoro

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