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Articolo: Lavoratori licenziati a seguito di procedure collettive: sussiste un futuro occupazionale incentivato?

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente


Generazione Vincente
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“L’abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2017, delle norme che prevedevano l’istituto della mobilità finalizzato a tutelare la posizione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi a seguito di licenziamenti collettivi per riduzione di personale ed a facilitare il loro reingresso nel mondo del lavoro attraverso tipologie contrattuali a termine ed a tempo indeterminato incentivate sotto l’aspetto contributivo ed economico (articoli 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9 della legge n. 223/1991) pone, ora, il problema di quale forme agevolative possano invocarsi a favore delle imprese che intendessero assumere tali lavoratori usufruendo di taluni benefici che  intervengano, con efficacia, sul costo del lavoro.

La risposta è una soltanto: l’agevolazione che può essere invocata è, soltanto, quella della NASPI, atteso che i datori di lavoro al termine della procedura, per ogni lavoratore licenziato, debbono pagare il relativo contributo pari ad un massimo di 1469,95 euro (valore 2016 per una anzianità aziendale di 36 mesi), fatto salvo il caso in cui l’iter procedimentale si sia chiuso con un mancato accordo: in tale ipotesi, infatti, recita, l’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 il ticket va moltiplicato per tre per ogni lavoratore oggetto di recesso.”….continua la lettura


Source: Dottrina del Lavoro

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