Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca ha risposto ad un quesito del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) in materia di calcolo dei crediti formativi al fine del valido svolgimento del tirocinio contestuale agli studi.
La risposta del Ministero:
“…come evidenziato da codesto Consiglio Nazionale, questa Direzione ha chiarito, da ultimo con nota n. 379 dell’11/01/2016, che ai fini dell’iscrizione nel registro del tirocinio è sufficiente che i crediti previsti dalla convezione siano acquisiti durante l’intero percorso della laurea, pertanto, poiché è prevista la possibilità di attribuzione di crediti all’esame finale di laurea, si ritiene che questi ultimi possano essere conteggiati al fine del soddisfacimento dei crediti previsti dalle convenzioni, in questo caso sarà però necessario che l’università certifichi lo specifico settore disciplinare attribuito ai crediti della prova finale.”
Fonte: CNDCEC
Source: Dottrina del Lavoro