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INPS: applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all’estero

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L’Inps, con la messaggio n. 548 del 1° febbraio 2017, informa che, ai fini della corretta e concreta applicazione della normativa vigente, i pensionati residenti all’estero – in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni – sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti previsti dal comma 3-bis) dell’art. 24 del TUIR mediante la presentazione annuale all’Istituto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che costituisce parte integrante della dichiarazione di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Pertanto, in base alla normativa fiscale vigente, per ottenere, per il periodo d’imposta 2017, l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni devono presentare apposita domanda all’Istituto tramite il servizio on line dedicato, messo a disposizione per i soggetti dotati di PIN e per gli Istituti di Patronato, funzionale all’acquisizione e alla registrazione negli archivi informatici dell’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni di cui trattasi.

Il servizio on line è accessibile seguendo i percorsi di accesso alla procedura di seguito indicati:

– Cittadino: Sito Istituzionale www.inps.itAccedi ai serviziServizi per il CittadinoFascicolo previdenziale cittadino D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.

– Patronati: Sito Istituzionale www.inps.itAccedi ai serviziPer tipologia di utentePatronatiServizi per i PatronatiServiziGestione Residenti Estero D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.

La suddetta procedura è disponibile anche per gli operatori delle strutture territoriali per l’acquisizione di eventuali dichiarazioni che pervengano in forma cartacea attraverso il seguente percorso in ambiente intranet: ProcessiAssicurato PensionatoGestione reddituale e servizi fiscaliRichiesta Detrazioni Residenti Estero.

Si precisa che, essendo necessario attestare annualmente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale vigente, in base a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze 2015, le detrazioni registrate in archivio per il periodo d’imposta 2016 saranno mantenute ferme fino alla rata di aprile 2017, per consentire nel frattempo ai pensionati, in presenza della sussistenza dei requisiti prescritti, di chiederne l’applicazione anche per il periodo d’imposta 2017. Pertanto, coloro che non presenteranno l’apposita domanda entro la fine del mese di marzo p.v., pur avendone fruito nel 2016, vedranno l’azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite, con relativo recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilità di gennaio/febbraio/marzo/aprile 2017, salvo poi vederle attribuite nuovamente sulla prima rata utile, a seguito della presentazione della domanda in data successiva.

L’Istituto rammenta che, visto l’art. 11, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 239 del 1996, come modificato dall’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l’elenco degli Stati e territori di cui all’art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni è aggiornato con cadenza semestrale, ai fini della normativa fiscale in esame il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 09/08/2016, recante modifiche al citato decreto lgs. n..239 del 4 settembre 1996, ha individuato l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

Paesi

  •    Albania
  •    Alderney
  •    Algeria
  •    Anguilla
  •    Arabia Saudita
  •    Argentina
  •    Armenia
  •    Aruba
  •    Australia
  •    Austria
  •    Azerbaijan
  •    Bangladesh
  •    Belgio
  •    Belize
  •    Bermuda
  •    Bielorussia
  •    Bosnia Erzegovina
  •    Brasile
  •    Bulgaria
  •    Camerun
  •    Canada
  •    Cina
  •    Cipro
  •    Colombia
  •    Congo (Repubblica del Congo)
  •    Corea del Sud
  •    Costa d’Avorio
  •    Costa Rica
  •    Croazia
  •    Curacao
  •    Danimarca
  •    Ecuador
  •    Egitto
  •    Emirati Arabi Uniti
  •    Estonia
  •    Etiopia
  •    Federazione Russa
  •    Filippine
  •    Finlandia
  •    Francia
  •    Georgia
  •    Germania
  •    Ghana
  •    Giappone
  •    Gibilterra
  •    Giordania
  •    Grecia
  •    Groenlandia
  •    Guernsey
  •    Herm
  •    Hong Kong
  •    India
  •    Indonesia
  •    Irlanda
  •    Islanda
  •    Isola di Man
  •    Isole Cayman
  •    Isole Cook
  •    Isole Faroe
  •    Isole Turks e Caicos
  •    Isole Vergini Britanniche
  •    Israele
  •    Jersey
  •    Kazakistan
  •    Kirghizistan
  •    Kuwait
  •    Lettonia
  •    Libano
  •    Liechtenstein
  •    Lituania
  •    Lussemburgo
  •    Macedonia
  •    Malaysia
  •    Malta
  •    Marocco
  •    Mauritius
  •    Messico
  •    Moldova
  •    Montenegro
  •    Montserrat
  •    Mozambico
  •    Nigeria
  •    Norvegia
  •    Nuova Zelanda
  •    Oman
  •    Paesi Bassi
  •    Pakistan
  •    Polonia
  •    Portogallo
  •    Qatar
  •    Regno Unito
  •    Repubblica Ceca
  •    Repubblica Slovacca
  •    Romania
  •    San Marino
  •    Senegal
  •    Serbia
  •    Seychelles
  •    Singapore
  •    Sint Maarten
  •    Siria
  •    Slovenia
  •    Spagna
  •    Sri Lanka
  •    Stati Uniti d’America
  •    Sud Africa
  •    Svezia
  •    Svizzera
  •    Tagikistan
  •    Taiwan
  •    Tanzania
  •    Thailandia
  •    Trinitad e Tobago
  •    Tunisia
  •    Turchia
  •    Turkmenistan
  •    Ucraina
  •    Uganda
  •    Ungheria
  •    Uzbekistan
  •    Venezuela
  •    Vietnam
  •    Zambia

 

Fonte: Inps


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Source: Dottrina del Lavoro

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