approfondimento di Giuseppe Argentino – Esperto previdenziale
Estratto dal n. 7/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Tra le norme più significative contenute nella legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), entrata in vigore il 1° gennaio 2017, rientrano le disposizioni che consentono ai lavoratori di percepire delle prestazioni in anticipo rispetto alla scadenza di legge necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia. Non si tratta di trattamenti pensionistici veri e propri, ma di prestazioni che trovano nella normativa previdenziale i presupposti per essere erogati.
In particolare i commi da 166 a 186, articolo 1, legge, istituiscono in via sperimentale, tra il 1° maggio 2017 e il 31 dicembre 2018, due prestazioni, denominate rispettivamente “Anticipo finanziario a garanzia pensionistica”, che il medesimo testo del comma 166 sintetizza nell’acronimo “APE”, altrimenti denominato anche “APE volontario”, e “Indennità”, prevista dal successivo comma 179, più comunemente denominata “APE sociale”.
Completa il quadro dei nuovi acronimi, la “RITA”, ovvero, la “Rendita integrativa temporanea anticipata”, prevista dal comma 188, anch’essa istituita in via sperimentale, che può essere richiesta da iscritti a fondi pensione a contribuzione definita, purché in possesso dei requisiti necessari per ottenere l’APE.
Per ragioni di chiarezza espositiva, nel prosieguo della presente trattazione ci si soffermerà dapprima sull’APE volontario e sulla RITA, e successivamente sull’APE sociale.”……continua la lettura
Source: Dottrina del Lavoro