La Convenzione stipulata il 23 gennaio 2017 – tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 – è stata ammessa al visto per la registrazione della Corte dei Conti in data 10/03/2017, al numero 231.
Nel dettaglio, l’articolo 2 ha previsto la concessione, nel limite di 124,5 milioni di euro, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito dei predetti eventi.
Il successivo articolo 3 ha stabilito la concessione, nel limite di 134,8 milioni di euro, di un’indennità una tantum pari a 5.000,00 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività d’impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici.
Tale Convenzione, come previsto dall’articolo 12 del D.L. 9 febbraio 2017, continua a operare nel 2017, fino all’esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni, limitatamente ai lavoratori previsti dall’articolo 2 della Convenzione stessa.
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Fonte: Ministero del Lavoro
Source: Dottrina del Lavoro