L’Inps, con la circolare n. 89 del 23 maggio 2017, impartisce le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 3, comma 3octies del decreto legge n. 244 del 2016, che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL – introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dal D.L.vo n. 22 del 2015 in via sperimentale per l’anno 2015 e successivamente prorogata per le cessazioni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 dall’art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015 – anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.
Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.
I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro