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Governo: nuove disposizioni per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti


Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, il Decreto Legislativo n. 69 del 15 maggio 2017, con le disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell’articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Il Decreto entra in vigore il 13 giugno 2017.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 69

Disposizioni per l'incremento dei requisiti e  la  ridefinizione  dei
criteri  per  l'accesso  ai  trattamenti  di  pensione  di  vecchiaia
anticipata dei giornalisti e per il  riconoscimento  degli  stati  di
crisi delle imprese editrici, in attuazione dell'articolo 2, commi  4
e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
 

Capo I

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016,  n.  198,
recante «Istituzione del Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione e deleghe al Governo  per  la  ridefinizione  della
disciplina del sostegno  pubblico  per  il  settore  dell'editoria  e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della  disciplina  di
profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione  e  delle
competenze  del  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti.
Procedura per l'affidamento  in  concessione  del  servizio  pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale», nella parte in cui delega il
Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o piu'  decreti  legislativi
aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la  ridefinizione  dei
criteri per il  ricorso  ai  trattamenti  di  pensione  di  vecchiaia
anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5
agosto 1981, n. 416; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma  5,  lettera  a),  della
citata legge n. 198 del 2016, recante il criterio di delega  relativo
all'incremento, nella direzione di un allineamento con la  disciplina
generale del  sistema  pensionistico,  dei  requisiti  di  anzianita'
anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di
vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera  b),
della legge 5 agosto 1981, n.  416,  prevedendo,  in  ogni  caso,  il
divieto di mantenere un rapporto lavorativo con  il  giornalista  che
abbia  ottenuto  il  trattamento  pensionistico,  e  revisione  della
procedura per il riconoscimento degli stati di  crisi  delle  imprese
editrici ai  fini  dell'accesso  agli  ammortizzatori  sociali  e  ai
prepensionamenti; 
  Vista la legge 5 agosto 1981, n.  416,  recante  «Disciplina  delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 maggio 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 
 
  1. Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
  «25-bis  (Disposizioni  particolari  per  le  imprese  del  settore
dell'editoria). - 1. Sono destinatari del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale, a prescindere  dal  numero  di  dipendenti
occupati dal  datore  di  lavoro,  i  giornalisti  professionisti,  i
pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di  giornali
quotidiani,  di  periodici  e  di  agenzie  di  stampa  a  diffusione
nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto
1981,  n.  416,  nonche'  i  dipendenti  delle  imprese  editrici   o
stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle  agenzie  di
stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo  comma,
della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori  assunti
con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali  trova
applicazione l'articolo 2, comma 3. 
  2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo  1,  comma
2, primo periodo. 
  3. L'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto  quando  la  sospensione  o  la  riduzione   dell'attivita'
lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: 
    a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non
superiore a 24 mesi, anche continuativi; 
    b)  crisi  aziendale,  ivi  compresi   i   casi   di   cessazione
dell'attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche  in
costanza di fallimento, di durata non  superiore  a  24  mesi,  anche
continuativi; 
    c) contratto di solidarieta' di cui  all'articolo  21,  comma  1,
lettera c). 
  4. In ogni caso, per  ciascuna  unita'  produttiva  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale non puo' superare  la  durata
massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio
mobile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5. 
  5.  La  misura  del  trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale e' disciplinata dall'articolo 3. 
  6. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario  di  lavoro
per i quali e' ammessa l'integrazione salariale  e'  riconosciuta  la
contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. 
  7. Per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di cui  al
comma 1 sono dovuti il contributo ordinario di cui all'articolo 23  e
il contributo addizionale di cui all'articolo 5.  Per  i  giornalisti
professionisti, i pubblicisti, i praticanti di  cui  al  comma  1  e'
dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5. 
  8. Il  pagamento  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale e' effettuato dall'impresa  ai  dipendenti  aventi  diritto
alla fine di ogni periodo di paga. Il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali puo' autorizzare, contestualmente al trattamento di
integrazione salariale, il pagamento diretto da  parte  dell'Istituto
nazionale  della   previdenza   sociale   o,   per   i   giornalisti,
dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti   italiani
"Giovanni Amendola", con il connesso assegno per il nucleo familiare,
ove  spettante,  in  presenza  di  serie  e  documentate  difficolta'
finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca  nel  caso
in cui il servizio competente accerti  l'assenza  di  difficolta'  di
ordine finanziario della stessa.  Trova  applicazione  l'articolo  7,
commi 2 e 3. 
  9.  La  fase  di  consultazione  sindacale  e  il  procedimento  di
concessione del trattamento straordinario di  integrazione  salariale
sono disciplinati dagli articoli 24 e 25. 
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento
delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e
della  crisi  aziendale  con  particolare  riferimento  all'andamento
negativo o  involutivo  dei  dati  economico-finanziari  di  bilancio
riferiti  al  biennio   antecedente   la   domanda   di   trattamento
straordinario di integrazione salariale, le modalita'  di  attuazione
del presente articolo, la durata minima del periodo di sospensione  o
di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  ai  fini   dell'opzione   per
l'anticipata  liquidazione  della  pensione  di  vecchiaia   di   cui
all'articolo 37 della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni. 
  11. Per tutto quanto non disposto dal  presente  articolo,  trovano
applicazione le disposizioni di cui ai capi I e III del titolo  I  in
quanto compatibili.». 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25-bis   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio  2018.  Ai  fini  del
calcolo della durata massima  complessiva  di  cui  al  comma  4  del
medesimo articolo 25-bis i trattamenti richiesti prima del 1° gennaio
2018  si  computano  per  la  sola  parte  del  periodo   autorizzato
successiva a tale data. 

Capo II

                               Art. 2 
 
 
         Disposizioni in materia di esodo e prepensionamento 
 
  1. All'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, le parole: «al trattamento di  cui  all'articolo
35»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai   trattamenti   di   cui
all'articolo 25-bis del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, comma 3, lettere a)  e  b),  per  i  lavoratori  poligrafici,  e
lettera a), per i giornalisti,»; 
      2) alla lettera a), le parole: «di cui al citato  articolo  35»
sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  25-bis  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,»; 
      3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b)  per  i  giornalisti   professionisti   iscritti   all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali
periodici e di agenzie di  stampa  a  diffusione  nazionale,  di  cui
all'articolo 27,  secondo  comma,  con  almeno  venticinque  anni  di
anzianita' contributiva, limitatamente al numero  di  unita'  ammesso
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  a  seguito  di  accordi
recepiti dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  sulla
base delle risorse finanziarie disponibili  e  per  i  soli  casi  di
riorganizzazione  aziendale  in   presenza   di   crisi:   anticipata
liquidazione  della  pensione  di  vecchiaia  nei  cinque  anni   che
precedono il raggiungimento dell'eta' fissata  per  il  diritto  alla
pensione  di  vecchiaia  nel  regime  previdenziale  dell'INPGI,  con
integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero  massimo  di
cinque anni di anzianita' contributiva. Il  requisito  di  anzianita'
contributiva di cui al primo  periodo  e'  progressivamente  adeguato
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»; 
    b) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Per i giornalisti che abbiano raggiunto una eta' anagrafica  la  cui
differenza  con  quella  richiesta  per  l'accesso   al   trattamento
pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni,  l'anzianita'
contributiva e' maggiorata di un  periodo  pari  a  tale  differenza,
fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili.». 
  2. Per la fruizione del beneficio di cui all'articolo 37, comma  1,
lettera b), della legge n. 416 del 1981  e  successive  modificazioni
restano fermi  gli  obblighi,  i  termini  e  le  condizioni  di  cui
all'articolo 1-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114. 
                               Art. 3 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Ai  fini  della  anticipata  liquidazione  della  pensione   di
vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di  cui
all'articolo 1, commi da 226 a 232, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, i cui accordi non siano stati recepiti in sede di Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 37, comma  1,
lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si applicano i seguenti requisiti: 
    a) un'anzianita' contributiva pari almeno a 25  anni  interamente
accreditati presso l'INPGI; 
    b) un'eta' anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno  58
anni, se donne, e a 60 anni, se uomini. 
  2. L'efficacia dell'inclusione degli accordi indicati al comma 1 e'
in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti di spesa  programmati
a legislazione vigente ai sensi dell'articolo  1,  comma  226,  della
legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  anche  mediante  incremento  del
contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui  al  comma
228 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016 fino  a  totale
copertura degli oneri conseguenti dal comma 1  per  l'inclusione  dei
predetti accordi. 
                               Art. 4 
 
 
                Norme di coordinamento e abrogazioni 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo  35  della  legge  5
agosto 1981, n. 416, e'  abrogato  e  l'articolo  20,  comma  6,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  e'  sostituito  dal
seguente: «6. Resta fermo  quanto  disposto  dall'articolo  37  della
legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e   successive   modificazioni   e
dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 maggio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 


Source: Dottrina del Lavoro

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