L’Inps, con il messaggio n. 1643 del 14 aprile 2016, comunica che, nell’ambito del rapporto di lavoro domestico, è stato realizzato un nuovo servizio online per la comunicazione della sospensione dell’obbligo contributivo.
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione Servizi Online attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino – Lavoratori domestici – Autenticazione con PIN/CNS – Sospensione obbligo contributivo.
La procedura consente di comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo in riferimento a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre qualora la contribuzione non sia dovuta perché riferita ad una causa di sospensione a titolo di:
- congedo per maternità,
- aspettativa per motivi personali,
- malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.
Tale comunicazione è consentita per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento. Per i periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale Internet sarà necessario rivolgersi alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione.
Una volta selezionato il rapporto di lavoro, l’applicativo visualizzerà la lista delle comunicazioni di sospensione attive già registrate e protocollate consentendone la modifica e l’annullamento; consentirà, altresì, di inserire una nuova sospensione.
In questo caso sarà necessario indicare:
- il trimestre di riferimento,
- la motivazione della sospensione da selezionare fra le tre possibili opzioni indicate precedentemente. Per la motivazione “Malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita” sarà possibile indicare il numero del certificato medico.
L’applicativo fornisce, inoltre, la possibilità di allegare alla domanda uno o più documenti in formato jpg, jpeg, tiff o pdf purché la dimensione massima del singolo file non sia superiore a 2Mb.
Si sottolinea che è possibile comunicare la sospensione solo per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo. La sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.
Fonte: Inps
Source: Dottrina del Lavoro