Con sentenza n. 20098 del 14 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità di un licenziamento irrogato ad un dipendente che, godendo del congedo straordinario per assistere il padre disabile, aveva fornito per quest’ultimo un indirizzo diverso da quello effettivo (nella sostanza, quello in cui il lavoratore gestiva una “casa vacanze”).
Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte è che non è stata dimostrata la non assistenza del disabile, cosa che di per se stessa, non richiede una presenza costante e continuativa al fianco, tanto è vero che non è richiesta la convivenza. Detto questo, la Corte ritiene che il datore non dovesse procedere al licenziamento, ma adottare un provvedimento di sospensione alla luce di quanto affermato dal dettato contrattuale di riferimento.
Source: Dottrina del Lavoro