approfondimento di Daniele Cirioli
Estratto dal n. 29/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“L’operazione anticipo della pensione mediante prestito, prevista dalla legge di bilancio 2017, ha preso il via con la pubblicazione sulla G.U. Serie generale n. 138 del 16 giugno 2017 del D.P.C.M. che ne detta la disciplina di attuazione. A corredo, è intervenuto l’Inps che con la circolare n. 100/2017 ha dettato le relative istruzioni operative.
Il prestito per la pensione
L’APE (sta per “anticipo pensionistico”) è stata la principale novità della legge di bilancio 2017 in materia pensionistica. Consente di mettersi in pensione prima del tempo (cioè prima di compiere l’età stabilita dalla legge) e, in particolare, a 63 anni d’età a patto che nei successivi 3 anni e 7 mesi venga maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (si veda Tabella A).
Non si tratta di anticipo vero e proprio di pensione: non c’è, infatti, riduzione dei requisiti, né erogazione anticipata della pensione. Si tratta invece di vero e proprio “finanziamento”, dello stesso tipo del “prestito al consumo”. La legge ha previsto tre tipologie di APE, a favore di tutti i lavoratori, pubblici e privati – APE volontaria, APE sociale, APE aziendale – con queste differenze tra le diverse APE:
a) la prima (APE volontaria) devono pagarsela gli stessi lavoratori che ne fruiscono, una volta che hanno ricevuto la pensione (non ancora operativa);
b) la seconda (APE sociale) è gratuita e riservata solo a particolari categorie di soggetti: disoccupati, invalidi, occupati in particolari attività, ecc. (è operativa dal 17 giugno 2017);
c) la terza (APE aziendale) va disciplinata dalla contrattazione collettiva (e forse non vedrà mai la luce).
L’attenzione di questo intervento è riservata esclusivamente al secondo tipo: l’APE sociale..”….continua la lettura
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Source: Dottrina del Lavoro