L’INPS ha emanato – in attuazione del Decreto del 26 luglio 2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – la circolare n. 126 del 22 agosto 2017, con la quale viene disciplinato il c.d. SIA Aree Sisma (Sostegno per l’Inclusione Attiva Aree Sisma).
Si tratta di una misura assistenziale destinata alle famiglie delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 che si trovano nelle seguenti condizioni:
- versano in condizioni di maggior disagio economico;
- non soddisfano i requisiti per il SIA in via ordinaria;
- erano residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
In particolare, il richiedente del Sia Aree Sisma deve risultare in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- residenza e dimora stabile, da almeno due anni, in uno dei comuni colpiti dal Sisma alla data del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016 o del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
- condizione di maggior disagio economico, al momento della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, identificata da un valore dell’ISEE ovvero dell’ISEE corrente pari o inferiore a 6.000 euro.
Per l’individuazione della situazione reddituale non si terrà conto del valore del patrimonio immobiliare riferito all’abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio, nonché di eventuali redditi derivanti dal possesso del predetto patrimonio.
I cittadini potranno presentare la domanda per l’accesso al SIA Aree Sisma, a partire dal 2 settembre 2017 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
La domanda per l’accesso, come nel caso del SIA in via ordinaria, va presentata presso i Comuni o gli ambiti territoriali, in caso di gestione associata.
Il modello di domanda, che costituisce dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, è disponibile sul sito internet dell’Istituto e allegato alla stessa circolare n. 126 del 22 agosto 2017.
La misura della prestazione, sussistendo i requisiti normativamente previsti, è pari a quella del SIA ordinario, e viene erogata bimestralmente per un periodo massimo di 12 mesi.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro