Con la sentenza n. 20006 dell’11 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che con la firma del verbale di conciliazione viene a cessare la materia del contendere, sconfessando, qualora presente, anche una eventuale sentenza emessa in data precedente al verbale stesso.
I giudici della Suprema Corte hanno così rigettato il ricorso di un lavoratore che tra la sentenza di primo grado, con la quale aveva ottenuto il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro, e l’appello aveva sottoscritto, con l’azienda, un verbale di conciliazione in sede sindacale (art. 411 c.p.c.), con il quale accettava un incentivo all’esodo e rinunciava ad impugnare il recesso. Con l’accordo raggiunto, la Corte d’appello dichiarava cessata la materia del contendere. A questo punto, il lavoratore, nonostante l’accettazione dell’incentivo all’esodo e la rinuncia ad impugnare il licenziamento, si era rivolto alla Suprema Corte per ricevere la contribuzione riferita alla sentenza di reintegra.
Il rigetto della Corte di Cassazione evidenzia come gli impegni presi con il verbale di conciliazione avevano fatto sì che la sentenza di primo grado dovesse considerarsi completamente superata dal nuovo e definitivo assetto di interessi che le parti avevano scelto di dare alla controversia.
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Source: Dottrina del Lavoro