Con sentenza n. 20008 dell’11 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che a seguito di una riduzione collettiva di personale seguita ad una procedura di ristrutturazione, la richiesta del lavoratore di volere il trattamento di sostegno previsto da un fondo bilaterale, con rinuncia sia al preavviso che alla indennità sostitutiva, equivale ad una accettazione del licenziamento.
Source: Dottrina del Lavoro