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Min.Lavoro: quote di ingresso per Tirocini formativi e corsi di formazione – 2017/2019


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017, il Decreto 24 luglio 2017, con la determinazione del contingente triennale 2017/2019 per l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi.

I limiti di accesso sono i seguenti:

7.500 unità per la frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati dalle Regioni;

7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali.

Fonte: Ministero del Lavoro


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 luglio 2017 

Determinazione del contingente triennale 2017/2019 per l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni; 
  Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 286 del 1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero,
alla lettera f), prevede l'ingresso di  persone  che,  autorizzate  a
soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano  periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani; 
  Visto l'art. 39-bis, comma 1, del decreto legislativo  n.  286  del
1998, che, alla lettera b), consente l'ingresso e  il  soggiorno  per
motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare  corsi
di formazione professionale  e  tirocini  formativi  nell'ambito  del
contingente  annuale  stabilito  con  decreto  del   Ministro   della
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli
affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  di
cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica  18  ottobre  2004,  n.  334,
recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di
immigrazione; 
  Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999  e  successive
modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in
Italia, per finalita'  formativa,  per  lo  svolgimento  di  tirocini
funzionali  al   completamento   di   un   percorso   di   formazione
professionale; 
  Visto l'art. 44-bis, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394 del 1999 e successive  modificazioni,  che  prevede
che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio
del visto di studio, che intendono frequentare  corsi  di  formazione
professionale, organizzati da enti di formazione  accreditati  ovvero
che intendono svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma
9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del
1999 possono essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale
nei limiti di un contingente annuale; 
  Visto l'art. 9, comma 8, della  legge  9  agosto  2013,  n.  99  di
conversione  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  che   ha
modificato la determinazione del contingente da annuale a  triennale,
da emanarsi, entro il 30 giugno, con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome  di  cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale del 25 giugno 2014, che ha
determinato il contingente triennale 2014/2016 fissando nel numero di
7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui
all'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394 del 1999 e successive modificazioni e, nel numero di 7.500 gli
ingressi per stranieri chiamati a svolgere i  tirocini  formativi  di
cui all'art. 40, comma 9, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni; 
  Viste le Linee guida in materia di tirocini per  persone  straniere
residenti all'estero  adottate  con  Accordo  tra  Stato,  Regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014; 
  Considerato che dal  numero  dei  visti  di  ingresso  per  studio,
tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, l'utilizzo  del  contingente,  nel
triennio 2014/2016, risulta ridotto rispetto alla disponibilita', con
un impiego complessivo di 4.524 quote su un totale di 15.000 quote; 
  Considerata l'opportunita' di mantenere  invariato,  nonostante  il
sottoutilizzo, il contingente per  il  prossimo  triennio  2017/2019,
essendo, tra l'altro, in corso di definizione Accordi con paesi terzi
per l'ingresso di cittadini per lo svolgimento di tirocini; 
  Considerato altresi' che si tratta di una  programmazione  su  base
triennale, che avviene in un contesto di blocco di quote di ingresso,
e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di
formazione o tirocinio, sono convertibili in  permessi  di  soggiorno
per  motivi  di  lavoro,   consentendo   l'ingresso   di   manodopera
qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del  lavoro
italiano; 
  Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il  triennio
2017/2019, del contingente previsto nel precedente triennio; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive  modificazioni,  reso
nella seduta del 25 maggio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per il triennio 2017/2019  il  limite  massimo  di  ingressi  in
Italia degli stranieri in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il
rilascio del visto di studio e' determinato in: 
    a)  7.500  unita'  per  la  frequenza  a  corsi   di   formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a
24 mesi, organizzati da enti di  formazione  accreditati  secondo  le
norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e regioni del  20
marzo 2008; 
    b) 7.500 unita' per lo svolgimento di  tirocini  formativi  e  di
orientamento  finalizzati  al  completamento  di   un   percorso   di
formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai
soggetti  promotori  individuati  dalle  discipline   regionali,   in
attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede
di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano il 5 agosto 2014. 
  2. Il presente decreto verra' trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo secondo la normativa vigente. 
    Roma, 24 luglio 2017 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Alfano 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Minniti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1875 


Source: Dottrina del Lavoro

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