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INL: assunzione disabile – sanzione diffida e termini per adempiere

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La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2283 del 23 marzo 2017, risponde ad un quesito della DTL di Milano-Lodi in merito alla corretta applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal decreto legislativo n. 151/2015, con riferimento alle modalità delle assunzioni obbligatorie, chiedendo, in particolare, di conoscere se il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento alla diffida di cui all’art.13 decreto legislativo n. 124/2004, possa ricorrere alla stipula delle convezioni di cui all’art. 11 della legge n. 68 del 1999.

In particolare viene chiarito che, ai fini dell’adempimento alla diffida di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 124/2004, il datore di lavoro non può ricorrere alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della Legge n. 68 del 1999, in quanto le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono quelle indicate dall’art. 15, comma 4-bis, della L. n. 68/1999, ovvero “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione“, o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici“.

Questa la risposta dell’Ispettorato del Lavoro:

Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito e ad una lettura sistematica delle citate disposizioni della legge n. 68 del 1999, emerge che il legislatore – nel consentire al datore di lavoro un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni ai sensi degli articoli 11, 12 e 12-bis della legge n. 68 del 1999, nonché convenzioni ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), da porre in essere nel termine di cui all’articolo 9, comma 1, della medesima legge n.68 del 1999 (si tratta dei soprarichiamati 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo) – ha però individuato, una volta decorso infruttuosamente il menzionato termine dei 60 giorni, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria quale unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica (comma 1-bis dell’articolo 7 della legge n.68 del 1999).

Inoltre, occorre, tenere conto delle caratteristiche proprie dell’istituto della diffida ad adempiere di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004.

Con la diffida ad adempiere, infatti, l’amministrazione intima al datore di lavoro la regolarizzazione delle inosservanze “comunque sanabili”, fissando un termine perentorio entro cui adempiere alle prescrizioni impartite. L’adempimento comporta l’ammissione al pagamento della sanzione in misura pari al minimo edittale ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, nonché l’estinzione del procedimento all’esito del pagamento della sanzione.

Il ritardo o la mancata assunzione delle persone con disabilità – che comporta, come sopra evidenziato, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 15, comma 4, della legge n. 68/1999 – è diffidabile ex articolo 13 del D. Lgs. n. 124/2004, sulla base di quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo 15.

Più nel dettaglio, nel caso in cui la scopertura sia ascrivibile, per ragioni imputabili al datore di lavoro, alla mancata presentazione della richiesta di assunzione o di una richiesta di convenzione entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 7 della stessa L. n. 68/1999, la diffida dovrà avere ad oggetto l’effettuazione dell’adempimento omesso, ossia la presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro. Non si ritiene, pertanto, che la diffida possa contemplare anche la effettuazione della richiesta di convenzione, non potendosi estendere la portata della norma agevolativa del D. Lgs. n. 151/2015 a strumenti diversi rispetto ai due espressamente indicati dal legislatore.

Il diritto al pagamento della sanzione minima, infatti, deve essere riconosciuto a chi si adegua ed ottempera nei termini della diffida per assumere effettivamente, non già ricorrendo alla convenzione, strumento assolutamente valido per assolvere gli obblighi della L. n. 68/1999 ma solo in un momento antecedente all’intervento ispettivo.

Una diversa interpretazione, ispirata al criterio secondo il quale la convenzione con i servizi competenti rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui si attua il principio del collocamento mirato, rappresenterebbe, nella fattispecie in esame, una forzatura del dato letterale normativo che non corrisponde alla specifica finalità deflativa del contenzioso e di riduzione delle sanzioni.

La tempestività dell’assunzione entro la data fissata con la diffida verrebbe infatti meno nel caso di stipulazione delle convenzioni di cui all’art. 11, dato che questo istituto costituisce un progetto di assunzione articolato in varie fasi.

Effettivamente l’art. 11 prevede che gli uffici competenti stipulino con il datore di lavoro convenzioni “aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali” tipici della L. n. 68/1999. Ciò comporta l’avvio di un iter procedimentale, con una serie di adempimenti che non consentono di predeterminare il momento esatto dell’assunzione del disabile.

Ne consegue, nell’ambito dell’applicazione della diffida ex art. 13 D. Lgs. n. 124/2004, per l’amministrazione l’impossibilità di imporre una data certa al trasgressore entro cui adempiere e, per lo stesso datore di lavoro l’impossibilità di adempiere entro il termine tipico previsto in caso di diffida che, per espressa previsione di legge, è di trenta giorni.

Si ritiene, pertanto, che ai fini dell’adempimento alla diffida richiamata dall’art. 15, comma 4bis, della L. n. 68/1999, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono quelle ivi indicate, ovvero “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione”,  o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”, evidenziando a tale proposito che dette previsioni appaiono del tutto in linea con quelle del già richiamato art. 7, comma 1-bis della legge n.68 del 1999.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro


Source: Dottrina del Lavoro

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