L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 7427 del 21 agosto 2017, con la quale fornisce alcuni chiarimenti, al proprio personale ispettivo, in merito alla disciplina sanzionatoria in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, comma 20, del Decreto Legge n. 50/ 2017, relativamente alle nuove Prestazioni Occasionali.
In particolare, il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno; in tal caso la sanzione amministrativa sarà di euro 833, 33 x 3 (giorni): tot. 2499,99).
Source: Dottrina del Lavoro