La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 22 del 11 luglio 2016, con la quale definisce le condizioni e modalità di attuazione del decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016 .
In particolare, il decreto individua i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per le aziende in crisi aziendale che in corso di trattamento cessino l’attività e cedano l’azienda stessa con il riassorbimento del personale.
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato – alla presenza di criteri definiti nel decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 – sino ad un limite massimo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di 9 mesi per le cessazioni intervenute nell’anno 2017 e di 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018. Il detto limite temporale si riferisce all’anno in cui si determina la cessazione.
Condizioni per l’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale
Il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal citato Decreto interministeriale è da intendersi come una proroga di un trattamento di CIGS- per crisi aziendale- già in corso. Al fine di poter accedere all’ulteriore periodo di cigs è necessario che si ravvisino congiuntamente tutte le condizioni indicate all’articolo 2.
È innanzitutto richiesto che l’impresa che intende accedere tale ulteriore periodo di integrazione salariale per i propri dipendenti, abbia già in corso un trattamento di integrazione salariale, di cui all’articolo 21, comma 1 lett. b, del D.L.gs n. 148/2015 ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della legge n. 223/91 e stante l’aggravarsi delle iniziali difficoltà, presupposto del programma di crisi aziendale in corso, sia nell’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento contenuto nel sopra citato programma.
In tali circostanze, se si determina la cessazione dell’attività aziendale e contestualmente si indichino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda stessa e del trasferimento dei lavoratori, può essere richiesta la proroga del trattamento di CIGS.
Il piano di cessione – sostenuto dalla procedura di cui all’articolo 47, di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428 – deve essere articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con la presenza del Ministero dello sviluppo economico, nel quale illustri- tra le altre condizioni- come il piano di sospensioni dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività.
Nella medesima sede va presentato, altresì, un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso.
Verificati i requisiti di accesso a tale ipotesi di proroga del trattamento di cigs, per il perfezionamento dell’accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate.
Procedimento e modalità per la presentazione dell’istanza
Per poter beneficiare della proroga del trattamento di CIGS, l’impresa in cessazione – prima del termine del programma di crisi aziendale in corso- deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa.
A tale accordo può partecipare il Ministero dello sviluppo economico laddove sia stato coinvolto nelle fasi di avvio del piano aziendale di cessione dell’attività.
Costituiscono oggetto dell’accordo: il piano di sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività, il piano di trasferimento e riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.
L’impresa è tenuta, in tale sede, ad esibire idonea documentazione che comprovi la rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa, indicando gli obiettivi finalizzati anche alla ripresa dell’attività.
Il Ministero dello sviluppo economico – in caso di partecipazione – nel confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione e le azioni che saranno adottate per concretizzare il trasferimento, può illustrare la proposta ovvero può dichiarare, in caso di accordo di riservatezza, di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente.
Prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere stato accertato che le risorse finanziarie annualmente destinate siano sufficienti a coprire l’intervento, tale onere finanziario sarà parte integrante del verbale.
Tuttavia, qualora in sede di accordo il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili- effettuato anche in via prospettica e non soltanto sulla base delle relazioni mensili di consuntivazione della spesa di cui al comma 1 dell’articolo 5 del DI n. 95075 del 25 marzo 2016- indichi che sia stato raggiunto, ovvero venga raggiunto prima del termine dell’anno di riferimento, il limite dei 50 milioni annui assegnati, non si potrà procedere al perfezionamento dello stesso. Nella medesima sede, effettuata la verifica finanziaria, deve essere indicato il periodo massimo autorizzabile.
Il Ministero dello sviluppo economico in caso di partecipazione all’accordo, assicura un costante monitoraggio sul buon esito dell’operazione societaria.
Dopo la stipula dell’accordo la società cedente è tenuta a presentare, in tempi congrui, istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O., div. IV, per il tramite del sistema informatico di cigs on line. Tale istanza deve essere corredata dal verbale di accordo, dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie e coinvolti nel trasferimento aziendale, dal programma di cui all’ articolo 2 del Decreto interministeriale e dal piano delle sospensioni del personale.
A tali domande non è applicato il procedimento di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n.148/2015.